“…tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma pochi di loro se lo
ricordano…”
Antoine de Saint Exupery, Il Piccolo Principe
Il 20 novembre del 1989 veniva approvata all’unanimità dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite la Convenzione sui diritti del bambino e dell’adolescente. Un evento storico. Erano passati, quasi inutilmente, 30 anni dall’approvazione della Dichiarazione sui Diritti dei bambini del 20 novembre 1959.
L’Italia ha ratificato, cioè riconosciuto, accettato, approvato e resa operante, in teoria, la Convenzione sui diritti del Bambino e dell’Adolescente con la legge 176 del 27 maggio 1991. In realtà l’applicazione della Convenzione, che è frutto di compromesso tra i Paesi firmatari, implica una rete di misure di carattere legislativo, amministrativo, sociale, educativo e lo stanziamento di risorse notevoli.
Oggi più che ieri, utopistiche. Perché i bambini, al di là delle parole, continuano a essere considerati futuri cittadini e non soggetti di diritti inalienabili e indifferibili. A cominciare… dai regolamenti di condominio che non rispettano il diritto al gioco dei bambini.
Il mondo è stato progettato, disegnato, forgiato e trasformato dagli adulti in funzione spesso di interessi di parte e di partito, di ideologie, del profitto, delle conquiste, del potere. Adulti che non si ricordano di essere stati bambini, soprattutto quando raggiungono le stanze dei bottoni.
I Governi che si sono succeduti alla guida del Paese hanno dato uno sguardo distratto alla Convenzione, ignorando volutamente la trasformazione radicale della cultura e della mentalità che il tema richiedeva. Mille convegni hanno prodotto migliaia di metri cubi di carta:
con poetiche dichiarazioni di intenti, tante interpretazioni, numerosi approcci metodologici, pochi fatti concreti.
Insignificanti i cambiamenti:
fiumi di parole, un alluvione di soluzioni tiepide a problemi scottanti che riguardavano e riguardano la società italiana. Oggi più di ieri. La scuola ha concesso spazi inadeguati al raggiungimento della massa critica per la conoscenza e lo studio sia della Costituzione della Repubblica così come della Convenzione sui Diritti del Bambino e dell’Adolescente. Bambini e adolescenti che sono i nostri messaggeri del futuro. Le prove? Tra centinaia di migliaia di copie stampate e, si spera, distribuite quanti sono i genitori che hanno visto girare per casa una copia della Convenzione? E che soprattutto ne hanno fatto argomento di conversazione con i propri figli almeno per cinque minuti? Quanti sono gli adulti, i bambini e gli adolescenti che la conoscono o che sono in grado di ricordarne a memoria almeno un articolo?
Questo vuol dire che è stato tradito, tra gli altri, lo spirito e la lettera dell’articolo 42: “gli Stati sottoscrittori della Convenzione si impegnano alla più ampia diffusione, in modo attivo o adeguato, sia tra gli adulti sia tra i bambini, dei principi e delle disposizioni della Convenzione sui diritti dei Bambini e degli Adolescenti “…
La Convenzione è stata scritta dagli adulti per gli adulti e a loro per primi viene fatto obbligo di rispettare, far rispettare e applicare i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. Più che una Carta dei diritti è una Carta dei doveri.
Anche questo non è giusto e non è corretto. Non è giusto e non è corretto che la Carta dei Diritti venga trasformata in una Carta dei doveri da parte di chi è più grande, più forte e ha in mano tutte le leve del potere, della cultura, dei media, della morale e delle convenzioni. Ad libitum, cioè a sua discrezione. Come se i diritti di una minoranza, diciamo gli indiani pellerossa, dovessero ancora oggi essere riconosciuti e applicati a discrezione degli uomini bianchi. La storia ci dice come è andata…
Ci sono Paesi come gli Stati Uniti che non hanno ancora ratificato la Convenzione. Altri che nei fatti non la rispettano. Altri Paesi in via di sviluppo, poveri e ancora in preda a carestie apocalittiche, a conflitti, a tensioni sociali,a epidemie che vedono spostare all’ultimo posto il rispetto dei diritti all’ultimo posto.
Per quanto riguarda l’Italia, il Comitato dei lO ha espresso preoccupazioni per i tagli apportati nella spesa sociale e in quella per la cooperazione allo sviluppo. Per non parlare del persistente divario tra Nord e Sud del Paese con riflessi negativi sulle condizioni dell’infanzia.
Maggiore impegno è stato richiesto per l’estensione dei diritti enunciati dalla Convenzione ai bambini appartenenti ai gruppi più vulnerabili, ai bambini di famiglie povere, ai figli di famiglie monoparentali e a quelli nati fuori dal matrimonio. Una parte quest’ultima che pesa sull’immagine dell’Italia generosa e attenta ai bambini ma ancorata a una famiglia tipo che non corrisponde più alle reali problematiche della famiglia italiana.
E poi ancora la diffusione di abusi anche sessuali in ambito familiare e l’inadeguatezza di alcune norme del codice penale chiamate a reprimere questo tipo di reati. E’ stata auspicata la proibizione di punizioni corporali all’interno della famiglia come anche una maggiore attenzione al coinvolgimento di minori nella criminalità organizzata e nel lavoro nero.
Il Comitato dei 10 ha lamentato anche la scarsa diffusione della conoscenza della Convenzione tra gli assistenti sociali, polizia, giudici, personale civile e militare chiamato a intervenire nelle operazioni di peace-keaping delle Nazioni Unite. Ma l’ignoranza maggiore si verifica proprio nell’opinione pubblica e tra i giovani in particolare.
Ecco perché vi riproponiamo il testo della Convenzione in una forma semplificata e valida sia pe,r i ragazzi sia per gli adulti. Per rispettare da oggi e per il futuro i diritti dei cittadini di oggi che hanno tra O e i 18 anni.
E’ un concetto così impegnativo rinunciare alla frase fatta che vuole i diritti dei bambini proiettati non sull’oggi ma sul domani, sul futuro?
Quando saranno diventati adulti e non potranno più inventare niente se non affrontare interminabili discussioni sui diritti dei loro figli. Proviamo a raccogliere, a farci guidare ancora una volta da una delle intuizioni straordinarie di Madre Teresa di Calcutta. Una frase asciutta, lapidaria, pratica e profetica.
“Cominciamo la nostra opera da oggi: ieri è passato e domani deve ancora venire. Investiamo su oggi altrimenti domani questi bambini che soffrono la fame materiale e quella dello spirito, la mancanza del senso della giustizia e di punti di riferimento, domani non li troveremo più… ” per i diritti dei bambini, delle bambine, dei ragazzi e degli adolescenti.
Associazione Nati Per Lottare ONLUS
Convenzione internazionale sui diritti del bambino
dell’infanzia e dell’adolescenza
Articolo 1
La Convenzione intende per bambino ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni.
Articolo 2
Gli Stati si impegnano a rispettare i diritti del bambino senza distinzione di razza, etnia, nazionalità, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di invalidità, di ricchezza, sia del bambino sia dei suoi genitori o dei suoi tutori.
Articolo 3
In tutte le decisioni relative ai bambini, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, il bene e l’interesse superiore del bambino devono avere una considerazione preminente.
Il bambino ha il diritto di ricevere la protezione e le cure necessarie al suo benessere.
Articolo 4
Tutti gli Stati si impegnano a prendere ogni misura di natura legislativa e
amministrativa per attuare i diritti descritti in questa Convenzione. Trattandosi di diritti economici, sociali e culturali gli Stati adottano i provvedimenti relativi nei limiti delle risorse disponibili e se del caso nell’ambito della cooperazione internazionale.
Articolo 5
I genitori o i membri della famiglia allargata o la comunità o i tutori hanno la
responsabilità e il diritto/dovere di orientare e di consigliare il bambino, in base alle sue capacità, per poter esercitare i diritti riconosciuti dalla Convenzione.
Articolo 6
Il bambino ha diritto alla vita: tutti gli Stati si impegnano ad assicurare sia la sopravvivenza che lo sviluppo del bambino.
Articolo 7
Il bambino ha diritto ad essere registrato dopo la nascita, ad avere un nome, ad
acquisire una nazionalità, e nella misura del possibile a conoscere i propri genitori ed ssere da essi allevato.
Articolo 8
Il bambino ha il diritto di conservare la propria identità, nazionalità, nome e relazioni familiari. Lo Stato ha l’obbligo di proteggere e se necessario di ristabilire gli aspetti fondamentali dell’identità del bambino.
Articolo 9
Il bambino ha diritto a non essere separato dai suoi genitori contro la loro volontà a meno che tale separazione risulti necessaria nell’interesse del bambino. Il bambino separato da uno e entrambi i genitori ha il diritto di mantenere relazioni e contatti diretti in modo regolare con entrambi i genitori a meno che ciò sia contrario al bene del bambino
Articolo 10
Qualunque richiesta presentata da un bambino o dai suoi genitori ai fini della
riunificazione della famiglia verrà presa in considerazione dallo Stato facendo il possibile per accoglierla.
Il bambino ha il diritto di restare in contatto con i suoi genitori nel caso in cui essi vivano in un altro paese.
Articolo 11
Ogni Stato deve impedire i trasferimenti illeciti di bambini al di fuori del proprio paese e il loro mancato rientro nei paesi di origine.
Articolo 12
Il bambino ha il diritto di esprimere il proprio pensiero. Gli Stati devono assicurare alle opinioni del bambino il giusto peso in relazione alla sua età e al suo grado di maturità. Il bambino ha il diritto di essere ascoltato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi e può farlo direttamente o tramite un rappresentante.
Articolo 13
Il bambino ha diritto di ricercare, ricevere o diffondere informazioni ed idee di ogni genere sia con la parola sia per iscritto sia in forma artistica.
L’esercizio di questo diritto può essere sottoposto ad alcune restrizioni previste dalla legge o che possano offendere il rispetto dei diritti e della reputazione degli altri.
Altre restrizioni possono essere necessarie alla salvaguardia delle sicurezza nazionale o dell’ ordine pubblico, della salute e della moralità.
Articolo 14
Ogni Stato deve rispettare il diritto del bambino alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. I genitori o i tutori hanno il diritto/dovere di guidare il bambino all’esercizio di tale diritto.
La libertà di manifestare la propria religione o le proprie convinzioni deve essere utilizzata rispettando l’ordine pubblico, la sicurezza, la libertà ed i diritti fondamentali degli altri.
Articolo 15
Tutti gli Stati riconoscono il diritto del bambino di riunirsi pacificamene, purché tutto ciò sia fatto secondo la legge e nel rispetto dell’ ordine pubblico, della sicurezza pubblica, dei diritti e della libertà altrui.
Articolo 16
Nessuno può interferire nella vita privata del bambino, nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza senza giustificato motivo. Nessuno può attentare all’onore e alla reputazione del bambino. La legge deve garantire che tutto ciò non accada.
Articolo 17
Ogni Stato riconosce l’importanza dei mezzi di comunicazione (televisione, giornali, radio…) nello sviluppo del bambino e garantisce che il bambino possa accedere ad essi, qualsiasi sia la loro fonte, purché utili al suo benessere spirituale, fisico e mentale. In particolare ogni Stato deve fare in modo che i mezzi di comunicazione diffondano una informazione e programmi utili al bambino per la sua formazione culturale e sociale provenienti da diverse forme culturali,nazionali e internazionali. Ogni Stato deve incoraggiare la produzione e la diffusione di libri per ragazzi; deve tutelare le minoranze e deve mettere in atto tutte le misure che tutelino il bambino da informazioni e da programmi che possano provocare un danno alla sensibilità dei bambini.
Articolo 18
Entrambi i genitori o i tutori hanno la responsabilità di allevare e formare il proprio bambino. Nelle loro scelte devono pensare innanzitutto al bene del bambino. Tutti gli Stati devono garantire un’ assistenza adeguata ai genitori o ai tutori per l’adempimento di tale compito e assicurare istituzioni e servizi per l’assistenza all’infanzia.
Articolo 19
Ogni Stato deve adottare ogni misura di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per proteggere il bambino da qualsiasi forma di violenza o danno fisico o mentale, dall’ abbandono, dalla negligenza, dal maltrattamento o sfruttamento da parte dei genitori, o di uno di essi, del tutore o di qualsiasi altro individuo.
Articolo 20
Nel caso in cui il bambino, per il suo bene, venga tolto dalla sua famiglia avrà diritto a ricevere dallo Stato protezione, cura ed assistenza alternative, compreso l’affidamento, l’adozione o la sistemazione in idonee istituzioni per l’infanzia, tenendo conto dell’ origine etnica, religiosa, culturale, linguistica e dell’ educazione del bambino.
Articolo 21
Ogni Stato che riconosca e autorizzi 1~ adozione deve accertarsi che ogni decisione presa in materia sia fatta nell’interesse primario e per il bene del bambino. Ogni Stato deve inoltre assicurare che l’adozione sia autorizzata solo dalle autorità competenti e che queste ultime verifichino che l’adozione possa aver luogo tenuto conto della situazione del bambino rispetto ai genitori, ai parenti ed ai tutori e che le persone disposte ad adottare siano consapevoli dell’impegno che vorrebbero prendersi. Tutti gli Stati riconoscono la possibilità di un’ adozione da parte di una famiglia di un altro paese qualora il bambino non possa trovare accoglienza in una famiglia nel proprio
paese di origine e neppure un’ altra sistemazione soddisfacente. Nel caso di adozione in un altro paese lo Stato deve assicurare al bambino la stessa tutela del proprio paese di origine, che la sistemazione del bambino sia seguita dalle autorità o dagli organi competenti e che non produca un guadagno illecito per quanti vi siano coinvolti.
Articolo 22
Ogni Stato deve poter garantire a un bambino che cerchi di ottenere o che abbia lo status di rifugiato- solo o accompagnato- un’adeguata protezione e assistenza
umanitaria. A tal fine, lo Stato deve collaborare direttamente e in ogni forma e modo con l’ONU , o attraverso altro organismo che collabori con l’ONU, per rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di ogni bambino rifugiato per favorire la riunificazione della famiglia. Nel caso che questo risulti impossibile deve essere accordata al bambino la stessa protezione di cui gode un bambino privato temporaneamente o permanentemente dell’ ambiente familiare.
Articolo 23
Ogni Stato deve riconoscere il diritto di qualsiasi bambino fisicamente o mentalmente disabile ad avere una vita soddisfacente, dignitosa, che ne faciliti il raggiungimento dell’ autonomia e renda possibile la sua partecipazione alla vita della comunità a cui appartiene. Ogni Stato, in base alle sue disponibilità, dovrà inoltre garantire al bambino diversamente abile di poter usufruire di cure sanitarie, della riabilitazione, della formazione professionale per consentire uno sviluppo fisico, spirituale e
culturale il più completo possibile per una reintegrazione sociale nella comunità di appartenenza.
Articolo 24
Ogni bambino ha il diritto di raggiungere le migliori condizioni di salute fisica e mentale. Ogni Stato deve quindi impegnarsi per ridurre la mortalità di neonati e bambini, le malattie e la malnutrizione; deve dare a genitori e bambini le conoscenze di base riguardanti la salute, la nutrizione infantile, l’igiene personale e ambientale, la prevenzione di incidenti, i vantaggi dell’ allattamento materno; deve abolire le pratiche mediche tradizionali che possano provocare danni alla salute del bambino.
Articolo 25
Ogni Stato riconosce al bambino, sottoposto dalle autorità competenti a cure e
trattamenti fisici e mentali, il diritto ad un verifica periodica della validità di tali trattamenti.
Articolo 26
Ogni Stato riconosce e garantisce ad ogni bambino il diritto a beneficiare della
sicurezza sociale e delle assicurazioni sociali, tenendo conto delle risorse e delle condizioni sia del bambino e delle persone che responsabili del suo mantenimento.
Articolo 27
Tutti gli Stati riconoscono il diritto di ogni bambino ad avere un livello di vita sufficiente al suo corretto sviluppo fisico, mentale e spirituale. I suoi genitori e o chi se ne prenda cura hanno la responsabilità di offrir gli, nei limiti delle loro possibilità economiche, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del bambino. Gli Stati devono assistere i genitori o chi si prenda cura del bambino affinché tale diritto venga rispettato.
Articolo 28
Ogni Stato riconosce il diritto al bambino ad avere un’ educazione adeguata. In
particolare deve rendere l’istruzione primaria gratuita ed obbligatoria per tutti i bambini; deve promuovere lo sviluppo di scuole di istruzione superiore sia generale che professionale, renderle accessibili a tutti sulla base delle proprie capacità.
L’accesso deve essere favorito anche attraverso la gratuità della iscrizione e della in caso di difficoltà economica dei genitori o dei tutori.. Infine tutti gli Stati devono prendere ogni misura affinché la disciplina scolastica venga impartita rispettando la dignità del bambino e nel rispetto dei diritti di tale Convenzione.
Articolo 29
Tutti gli Stati concordano sul fatto che l’educazione del bambino deve favorire lo sviluppo della personalità del bambino, delle sue capacità delle sue attitudine mentali e fisiche; deve insegnare al bambino il rispetto dei diritti e delle liberta fondamentali dell’uomo riportati nello Statuto delle Nazioni Unite, il rispetto dei genitori, il rispetto della sua identità, della sua lingua, dei suoi valori culturali e della nazione in cui vive, dei valori del suo paese di origine e delle civiltà diverse dalla propria; deve
preparare il bambino a prendersi le responsabilità della vita in una società libera, con spirito di comprensione, pace, tolleranza, uguaglianza tra uomini e donne, di amicizia tra tutti i popoli o gruppi etnici e religiosi; e deve insegnare al bambino il rispetto della natura.
Articolo 30
Il bambino che appartiene a una minoranza etnica, religiosa o linguistica ha il diritto di avere la propria vita culturale, di praticare la propria religione e di servirsi della propria lingua insieme con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
Il bambino ha il diritto allo svago e al riposo, al gioco e alle attività individuali e di gruppo proprie della sua età e deve essergli consentito di partecipare liberamente alla vita culturale e artistica.
Articolo 32
Il bambino ha il diritto di essere protetto dallo sfruttamento economico di ogni sua attività, da qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua educazione o che sia dannoso per la sua salute, il suo sviluppo fisico e mentale, spirituale, morale e sociale.
Lo Stato deve prendere provvedimenti di natura legislativa, amministrativa, socialeed educativa per garantire l’applicazione di questo articolo.
Articolo 33
Il bambino ha il diritto di essere protetto dall’ uso illecito, dal coinvolgimento nella produzione illegale e nel traffico di sostanze stupefacenti e deve essere tutelato dall ‘uso indiscriminato di psicofarmaci e di sostanze che agiscono sulla psiche.
Articolo 34
Tutti gli Stati devono prendere misure adeguate sul piano nazionale, bilaterale,
multilaterale per prevenire e proteggere il bambino contro ogni forma di sfruttamento sessuale, violenza sessuale, induzione o coercizione del bambino ad attività sessuali illecite e allo sfruttamento in spettacoli e in materiali pornografici.
Articolo 35
Tutti gli Stati sul piano nazionale, bilaterale, multilaterale devono prevenite il rapimento e il traffico di bambini a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati devono proteggere il bambino contro ogni forma di sfruttamento che procuri danno a qualsiasi aspetto del suo benessere.
Articolo 37
Gli Stati devono garantire che nessun bambino possa essere soggetto a torture, a
trattamenti o punizioni crudeli, inumani e degradanti nessun minore di 18 anni possa essere condannato alla pena di morte o all’ergastolo senza possibilità di liberazione nessun bambino possa essere privato illegalmente e arbitrariamente della sua libertà qualsiasi bambino privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto della dignità umana e secondo modalità che tengano conto della sua età come per esempio la separazione dei detenuti minori dagli adulti e la possibilità di mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso corrispondenza o visite qualsiasi bambino privato della libertà mantenga il diritto di avere l’assistenza legale o di qualunque altra natura, nonché il diritto di contestare la legittimità della privazione della libertà e il diritto a una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
In caso di conflitto armato nessun bambino di età inferiore ai 15 anni deve prendere parte alle ostilità e gli Stati devono prendere ogni misura per garantire cura e protezione ai bambini colpiti e coinvolti nel corso degli eventi bellici.
Articolo 39
Gli Stati devono assicurare il recupero psichico e psicologico e il reinserimento sociale dei bambini vittime di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di maltrattamenti, di torture o punizione crudele, inumana e degradante o di conflitto armato.
Questo recupero e reinserimento dovrà aver luogo in un ambiente che favorisca la
salute, il rispetto di sé e la dignità del bambino.
Articolo 40
Il bambino accusato di un reato deve essere considerato innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.
Qualsiasi bambino riconosciuto colpevole di aver violato la legge penale ha il diritto di essere trattato in modo adeguato alla sua età e in modo di promuovere il suo senso di dignità e valore che rafforzi il suo rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentale altrui.
Gli Stati devono adottare leggi, procedure e promuovere l’insediamento di autorità e istituzioni che riguardino in modo specifico i bambini accusati o riconosciuti colpevoli di avere infranto la legge penale.
Articolo 41
Qualunque disposizione contenuta in questa Convenzione dovrà tener conto di
qualsiasi normativa che sia più favorevole alla realizzazione dei diritti dei bambini e che venga applicata in qualsiasi altro Stato che abbia firmato e ratificato la Convenzione stessa.
Articolo 42
Tutti gli Stati si impegnano a far conoscere diffusamente i principi e le norme di questa Convenzione, in modo attivo e adeguato, tanto agli adulti quanto ai bambini.
Articolo 43
Viene costituito un Comitato sui diritti del bambino al fine di verificare i progressi fatti dagli Stati firmatari nella attuazione della Convenzione. Tale Comitato sarà composto da lO esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nei campi disciplinati dalla Convenzione.